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Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 264 - Norme in materia di videosorveglianza


DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIAMMANCO, SICLARI, CALIENDO e SCHIFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2018

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

ONOREVOLI SENATORI. – Le cronache recenti mostrano un preoccupante aumento del nu­mero di episodi di maltrattamenti a danno di bambini piccolissimi, anziani, disabili e mi­nori in situazione di disagio, compiuti all’in­terno di strutture pubbliche e private, quali asili nido, scuole per l’infanzia e strutture socio-assistenziali di cui gli stessi sono ospiti. La violenza fisica e verbale viene praticata, con sempre maggiori frequenza e accanimento, proprio nei confronti di quei soggetti deboli che necessiterebbero di una tutela maggiore da parte delle istituzioni in quanto versano in una situazione di partico­lare svantaggio non essendo in grado di provvedere autonomamente alle proprie esi­genze e alla propria autodifesa.

In quest’ottica appare necessario e urgente prevedere l’attuazione di una forma di tutela che contribuisca a garantire la sicurezza di questi soggetti nonché la serenità delle loro famiglie. La videosorveglianza, avvalendosi delle nuove tecnologie a disposizione, rap­presenta l’unica via perseguibile per interve­nire in modo efficace qualora ci siano dubbi su ciò che accade nelle strutture in que­ stione.

L’installazione di un sistema di videosor­veglianza criptato a circuito chiuso, le cui registrazioni video sarebbero visibili solo ed esclusivamente alle Forze dell’ordine a se­guito di denuncia, costituirebbe, da una parte, un elemento di maggiore garanzia per le famiglie che devono affidare i propri figli, genitori e parenti a tali strutture e, dall’altra, un deterrente per scongiurare possibili abusi da parte di coloro che vi operano o anche da parte di soggetti esterni. In questo modo si configurerebbe uno strumento a tutela di tutti, anche di chi lavora in queste strutture, che in caso di episodi di violenza verrebbe rapidamente scagionato grazie all’individua­ zione rapida e precisa dei veri colpevoli. Il tutto con notevole accelerazione dei tempi di indagine da parte delle autorità inquirenti. Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza, non trova nel codice in materia di prote­zione dei dati personali, di cui al decreto le­gislativo 30 giugno 2003, n. 196, una rego­lamentazione specifica, poiché l’articolo 134 si limita a chiedere al Garante per la prote­zione dei dati personali di farsi promotore di codici di deontologia e di buona condotta.

In assenza di previsioni legislative, è suc­cessivamente intervenuto lo stesso Garante che, con specifico provvedimento dell’8 maggio 2013, ha ritenuto opportuno condi­videre i princìpi stabiliti dalla Commissione europea sostenendo che in assenza di previ­sioni espresse occorre operare un «bilancia­ mento tra valori fondamentali», quali la tu­tela della personalità dei minori, la libertà di scelta dei metodi educativi e d’insegnamento e la tutela della riservatezza dei soggetti ri­presi da sistemi di telecamere.

Giova ricordare che sul tema della video­sorveglianza negli asili nido si è espressa la Commissione europea che, in risposta a un’interrogazione parlamentare (P-6536/ 2009), ha precisato che «l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la prote­zione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l’infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere legittima, purché siano rispettati i princìpi della protezione dei dati, come i princìpi di necessità e propor­zionalità stabiliti a livello nazionale ed euro­peo e fermo restando il monitoraggio delle competenti autorità di controllo nazionali della protezione dei dati». Tale precisazione è stata ribadita anche dal Garante per la pro­tezione dei dati personali nel citato provve­dimento dell’8 maggio 2013, dove la tutela dell’incolumità fisica dei minori è definita una «finalità senz’altro lecita».

Le moderne tecnologie ci consentono di scongiurare qualsiasi forma di controllo a distanza dei lavoratori o di violazione della privacy, nel rispetto dell’articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavora­tori).

È di tutta evidenza che in Italia milioni di persone ogni giorno lavorano serenamente in ambienti videosorvegliati, grazie a tutti gli accorgimenti e le precauzioni del caso, senza che alcun loro diritto venga leso. La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22611 dell’11 giugno 2012, ha stabilito che qualora i dipendenti abbiano prestato il loro consenso all’installazione delle teleca­mere non vi è alcuna violazione del diritto alla riservatezza.

Per questi motivi, il presente disegno di legge rappresenta il tentativo di individuare una mediazione e un punto di equilibrio tra la tutela della riservatezza e della libertà dei soggetti coinvolti e le esigenze di monito­raggio ed efficacia di intervento in caso di comportamenti anomali a danno dei bambini ospiti di asili nido e scuole materne o degli anziani e dei disabili ospiti di strutture so­cio-assistenziali.

Nello specifico, l’articolo 1 stabilisce la possibilità per gli asili nido e le scuole del­l’infanzia comunali, statali e paritarie di do­tarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire la sicu­rezza dei minori nelle medesime strutture. Inoltre, viene stabilito che le registrazioni del sistema di videosorveglianza siano visio­nabili esclusivamente da parte delle Forze dell’ordine e solo dietro formale denuncia di reato alle autorità nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

L’articolo 2 prevede la possibilità per tutte le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di di­sagio, convenzionate o no con il Servizio sa­nitario nazionale, nonché per quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale di dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso, al fine di garantire una mag­giore tutela degli ospiti delle strutture. An­che per le strutture residenziali socio-assi­ stenziali le registrazioni del sistema di vide­ osorveglianza sono visionabili esclusiva­mente da parte delle Forze dell’ordine e solo dietro formale denuncia di reato alle auto­rità.

In conformità ai requisiti di proporziona­lità e di necessità del trattamento, stabiliti dal Garante per la protezione dei dati perso­nali, è necessario che il sistema di videosor­veglianza sia caratterizzato da un sistema ef­ficiente di sicurezza dotato di telecamere criptate a circuito chiuso in modo da evitare il rischio di incorrere in sistemi di controllo a distanza ritenuti illeciti dallo stesso Ga­rante.

Nello specifico, l’articolo 3 del presente disegno di legge stabilisce che le immagini catturate dalle telecamere criptate a circuito chiuso siano automaticamente cifrate, al mo­mento dell’acquisizione, già all’interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica: la chiave pubblica risiede all’interno del firmware di cia­scuna telecamera e la chiave privata rimane nell’esclusiva disponibilità di un ente certifi­catore accreditato che la fornirà soltanto in adempimento a quanto stabilito dalle dispo­sizioni di legge. Inoltre, il flusso di dati ci­frati in output dalle telecamere, sprovviste di dispositivi di comunicazione con risorse esterne, viene trasmesso via cavo ethernet o con soluzione wi-fi cifrata a un server in­terno che non è configurato per la connes­sione alla rete internet, questo anche per evitare di incorrere nel rischio di atti di pi­rateria informatica.

Di fatto, la visione in chiaro delle imma­gini è preclusa a tutti, con la sola eccezione dell’autorità inquirente: ciò rende questa tec­nologia, già in uso in diversi asili privati, del tutto imparagonabile a precedenti solu­zioni già bocciate dal Garante per la prote­zione dei dati personali. Ricordiamo, ad esempio, le webcam installate nell’asilo nido «I Pargoli» di Ravenna, nel quale si effet­tuava una ripresa video in tempo reale nel­l’area didattica dell’asilo, con trasmissione dei fotogrammi dei bambini aggiornata ogni tre secondi quando essi erano affidati alle maestre e possibilità di visualizzazione attraverso internet dei fotogrammi stessi da parte dei genitori dei bambini muniti di creden­ziali identificative. In tale contesto non è difficile capire perché il Garante nel 2013 abbia giudicato questo sistema di videosor­veglianza utile solo a «placare eventuali an­sie o a soddisfare semplici curiosità dei ge­nitori».

Alla luce di tali episodi, l’articolo 4 del disegno di legge stabilisce che il Garante per la protezione dei dati personali con pro­prio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisce le garanzie di riservatezza da osservare per l’installazione e il funzio­namento delle videocamere criptate a cir­ cuito chiuso.

All’articolo 5 viene altresì stabilito che al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal presente disegno di legge, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2018, 2019 e 2020, un fondo per finanziare l’acquisto, l’installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali, al quale sono assegnati 3 milioni di euro annui. Inoltre, con decreto del Mi­nistro dell’economia e delle finanze da adot­tare entro novanta giorni dalla data di en­trata in vigore della legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo, nonché definiti termini e modalità di accesso da parte delle strutture che ne fac­ciano richiesta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Vigilanza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia)

1. Gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela dei minori ospitati nelle medesime strutture.

2. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

Art. 2.

(Vigilanza nelle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio)

1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale possono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture.

2. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

Art. 3.

(Sistema di videosorveglianza)

1. Le immagini registrate dalle telecamere criptate a circuito chiuso di cui agli articoli 1 e 2 sono automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica; la chiave pubblica risiede all'interno del firmware di ciascuna telecamera e la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato che la fornisce solo in conformità a quanto stabilito dalla legge.

2. Il flusso di dati cifrati in output dalle telecamere, sprovviste di dispositivi di comunicazione con risorse esterne, è trasmesso via cavo ethernet o con soluzione wi-fi cifrata a un server interno non configurato per la connessione alla rete internet.

Art. 4.

(Regolamento del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui alla presente legge.

Art. 5.

(Istituzione di un fondo sperimentale per la videosorveglianza)

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2018, 2019 e 2020, un fondo per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui agli articoli 1 e 2, con una dotazione di 3 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché definiti i termini e le modalità di accesso da parte delle strutture che ne facciano richiesta.

Fonte: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1067605/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato1-articolo_articolo5


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