DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori GIAMMANCO, SICLARI, CALIENDO e SCHIFANI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2018
Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio
ONOREVOLI SENATORI. – Le cronache recenti mostrano un preoccupante aumento del numero di episodi di maltrattamenti a danno di bambini piccolissimi, anziani, disabili e minori in situazione di disagio, compiuti all’interno di strutture pubbliche e private, quali asili nido, scuole per l’infanzia e strutture socio-assistenziali di cui gli stessi sono ospiti. La violenza fisica e verbale viene praticata, con sempre maggiori frequenza e accanimento, proprio nei confronti di quei soggetti deboli che necessiterebbero di una tutela maggiore da parte delle istituzioni in quanto versano in una situazione di particolare svantaggio non essendo in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze e alla propria autodifesa.
In quest’ottica appare necessario e urgente prevedere l’attuazione di una forma di tutela che contribuisca a garantire la sicurezza di questi soggetti nonché la serenità delle loro famiglie. La videosorveglianza, avvalendosi delle nuove tecnologie a disposizione, rappresenta l’unica via perseguibile per intervenire in modo efficace qualora ci siano dubbi su ciò che accade nelle strutture in que stione.
L’installazione di un sistema di videosorveglianza criptato a circuito chiuso, le cui registrazioni video sarebbero visibili solo ed esclusivamente alle Forze dell’ordine a seguito di denuncia, costituirebbe, da una parte, un elemento di maggiore garanzia per le famiglie che devono affidare i propri figli, genitori e parenti a tali strutture e, dall’altra, un deterrente per scongiurare possibili abusi da parte di coloro che vi operano o anche da parte di soggetti esterni. In questo modo si configurerebbe uno strumento a tutela di tutti, anche di chi lavora in queste strutture, che in caso di episodi di violenza verrebbe rapidamente scagionato grazie all’individua zione rapida e precisa dei veri colpevoli. Il tutto con notevole accelerazione dei tempi di indagine da parte delle autorità inquirenti. Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza, non trova nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una regolamentazione specifica, poiché l’articolo 134 si limita a chiedere al Garante per la protezione dei dati personali di farsi promotore di codici di deontologia e di buona condotta.
In assenza di previsioni legislative, è successivamente intervenuto lo stesso Garante che, con specifico provvedimento dell’8 maggio 2013, ha ritenuto opportuno condividere i princìpi stabiliti dalla Commissione europea sostenendo che in assenza di previsioni espresse occorre operare un «bilancia mento tra valori fondamentali», quali la tutela della personalità dei minori, la libertà di scelta dei metodi educativi e d’insegnamento e la tutela della riservatezza dei soggetti ripresi da sistemi di telecamere.
Giova ricordare che sul tema della videosorveglianza negli asili nido si è espressa la Commissione europea che, in risposta a un’interrogazione parlamentare (P-6536/ 2009), ha precisato che «l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l’infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere legittima, purché siano rispettati i princìpi della protezione dei dati, come i princìpi di necessità e proporzionalità stabiliti a livello nazionale ed europeo e fermo restando il monitoraggio delle competenti autorità di controllo nazionali della protezione dei dati». Tale precisazione è stata ribadita anche dal Garante per la protezione dei dati personali nel citato provvedimento dell’8 maggio 2013, dove la tutela dell’incolumità fisica dei minori è definita una «finalità senz’altro lecita».
Le moderne tecnologie ci consentono di scongiurare qualsiasi forma di controllo a distanza dei lavoratori o di violazione della privacy, nel rispetto dell’articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori).
È di tutta evidenza che in Italia milioni di persone ogni giorno lavorano serenamente in ambienti videosorvegliati, grazie a tutti gli accorgimenti e le precauzioni del caso, senza che alcun loro diritto venga leso. La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22611 dell’11 giugno 2012, ha stabilito che qualora i dipendenti abbiano prestato il loro consenso all’installazione delle telecamere non vi è alcuna violazione del diritto alla riservatezza.
Per questi motivi, il presente disegno di legge rappresenta il tentativo di individuare una mediazione e un punto di equilibrio tra la tutela della riservatezza e della libertà dei soggetti coinvolti e le esigenze di monitoraggio ed efficacia di intervento in caso di comportamenti anomali a danno dei bambini ospiti di asili nido e scuole materne o degli anziani e dei disabili ospiti di strutture socio-assistenziali.
Nello specifico, l’articolo 1 stabilisce la possibilità per gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali, statali e paritarie di dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire la sicurezza dei minori nelle medesime strutture. Inoltre, viene stabilito che le registrazioni del sistema di videosorveglianza siano visionabili esclusivamente da parte delle Forze dell’ordine e solo dietro formale denuncia di reato alle autorità nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
L’articolo 2 prevede la possibilità per tutte le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o no con il Servizio sanitario nazionale, nonché per quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale di dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle strutture. Anche per le strutture residenziali socio-assi stenziali le registrazioni del sistema di vide osorveglianza sono visionabili esclusivamente da parte delle Forze dell’ordine e solo dietro formale denuncia di reato alle autorità.
In conformità ai requisiti di proporzionalità e di necessità del trattamento, stabiliti dal Garante per la protezione dei dati personali, è necessario che il sistema di videosorveglianza sia caratterizzato da un sistema efficiente di sicurezza dotato di telecamere criptate a circuito chiuso in modo da evitare il rischio di incorrere in sistemi di controllo a distanza ritenuti illeciti dallo stesso Garante.
Nello specifico, l’articolo 3 del presente disegno di legge stabilisce che le immagini catturate dalle telecamere criptate a circuito chiuso siano automaticamente cifrate, al momento dell’acquisizione, già all’interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica: la chiave pubblica risiede all’interno del firmware di ciascuna telecamera e la chiave privata rimane nell’esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato che la fornirà soltanto in adempimento a quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Inoltre, il flusso di dati cifrati in output dalle telecamere, sprovviste di dispositivi di comunicazione con risorse esterne, viene trasmesso via cavo ethernet o con soluzione wi-fi cifrata a un server interno che non è configurato per la connessione alla rete internet, questo anche per evitare di incorrere nel rischio di atti di pirateria informatica.
Di fatto, la visione in chiaro delle immagini è preclusa a tutti, con la sola eccezione dell’autorità inquirente: ciò rende questa tecnologia, già in uso in diversi asili privati, del tutto imparagonabile a precedenti soluzioni già bocciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Ricordiamo, ad esempio, le webcam installate nell’asilo nido «I Pargoli» di Ravenna, nel quale si effettuava una ripresa video in tempo reale nell’area didattica dell’asilo, con trasmissione dei fotogrammi dei bambini aggiornata ogni tre secondi quando essi erano affidati alle maestre e possibilità di visualizzazione attraverso internet dei fotogrammi stessi da parte dei genitori dei bambini muniti di credenziali identificative. In tale contesto non è difficile capire perché il Garante nel 2013 abbia giudicato questo sistema di videosorveglianza utile solo a «placare eventuali ansie o a soddisfare semplici curiosità dei genitori».
Alla luce di tali episodi, l’articolo 4 del disegno di legge stabilisce che il Garante per la protezione dei dati personali con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisce le garanzie di riservatezza da osservare per l’installazione e il funzionamento delle videocamere criptate a cir cuito chiuso.
All’articolo 5 viene altresì stabilito che al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal presente disegno di legge, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2018, 2019 e 2020, un fondo per finanziare l’acquisto, l’installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali, al quale sono assegnati 3 milioni di euro annui. Inoltre, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo, nonché definiti termini e modalità di accesso da parte delle strutture che ne facciano richiesta.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Vigilanza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia)
1. Gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela dei minori ospitati nelle medesime strutture.
2. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.
Art. 2.
(Vigilanza nelle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio)
1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale possono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture.
2. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.
Art. 3.
(Sistema di videosorveglianza)
1. Le immagini registrate dalle telecamere criptate a circuito chiuso di cui agli articoli 1 e 2 sono automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica; la chiave pubblica risiede all'interno del firmware di ciascuna telecamera e la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato che la fornisce solo in conformità a quanto stabilito dalla legge.
2. Il flusso di dati cifrati in output dalle telecamere, sprovviste di dispositivi di comunicazione con risorse esterne, è trasmesso via cavo ethernet o con soluzione wi-fi cifrata a un server interno non configurato per la connessione alla rete internet.
Art. 4.
(Regolamento del Garante per la protezione dei dati personali)
1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui alla presente legge.
Art. 5.
(Istituzione di un fondo sperimentale per la videosorveglianza)
1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2018, 2019 e 2020, un fondo per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui agli articoli 1 e 2, con una dotazione di 3 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché definiti i termini e le modalità di accesso da parte delle strutture che ne facciano richiesta.
Fonte: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1067605/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato1-articolo_articolo5